Nel primo degli articoli dedicati alle problematiche
giuridiche riguardanti la fotografia, abbiamo parlato
della legge sul diritto d’autore (633/41) e di come
questa disciplina i vari aspetti della tutela che
il nostro ordinamento offre alle cosiddette opere
“creative”.
Abbiamo visto come si articola il diritto d’autore,
il suo contenuto e più in particolare abbiamo
visto in quali punti la legge trova applicazione
diretta sul tema della fotografia intesa come “opera”.
Una situazione in cui il diritto d’autore viene
sicuramente leso riguarda l’ipotesi di furto di
file o negativi che in linea di massima si possono
considerare gli unici mezzi per dimostrare di essere
gli autori di una fotografia.
Certamente, la repentina digitalizzazione a cui
la fotografia è andata incontro negli ultimi
anni non agevola la situazione.
Il digitale permette meglio di condividere i nostri
lavori con amici, addetti ai lavori e perfetti estranei,
ma al tempo stesso ci dà molta più
insicurezza sulla tutela della proprietà
delle nostre immagini.
Pensiamo a quante volte abbiamo postato nei vari
forum le nostre foto migliori, o a tutte quelle
volte che abbiamo inviato le nostre foto a riviste
nella speranza di una pubblicazione, oppure a tutte
quelle volte che ci siamo recati presso il laboratorio
sotto casa per stampare le nostre foto digitali
conservate nell’apposito supporto e a nostra insaputa
l’addetto alla stampa si sia impossessato dei file.
Per non parlare poi dei servizi di stampa on line,
chi ci dice che dopo aver stampato l’ordine, gettino
via il supporto inviato o cancellino i file uplodati?
Ad ogni modo il fatto che il digitale permetta
più facilmente di “reperire” immagini altrui
non vuol dire che ciò sia lecito e che la
nostra legge sul diritto d’autore non riconosca
l’immagine “digitale” come oggetto della sua tutela.
Il mezzo digitale permette sicuramente un furto
più agevole, ma pur sempre di furto si tratta!
Quindi, miei cari pastrugnatori la domanda nasce
spontanea: cosa possiamo fare in concreto per tutelare
le nostre immagini digitali da possibili furti?
O piuttosto, come possiamo eventualmente reagire
in caso di indebita utilizzazione?
Perché ragazzi, diciamocelo tranquillamente,
essere professionisti o semplici fotografi della
domenica poco importa, ci dà sicuramente
fastidio constatare che le nostre opere ci vengano
sottratte.
Tuttavia la risposta all’interrogativo non è
sicuramente confortante, perchè se da un
lato sono stati realizzati dei sistemi per “marcare”
le proprie opere dall’altro si è già
trovato il sistema per aggirare l’ostacolo.
La soluzione di usare delle immagini a bassa risoluzione
lascia decisamente il tempo che trova, naturalmente
un’immagine di 600 pixel per lato maggiore non offre
grandi possibilità di stampa ma può
indubbiamente essere utilizzata all’interno di siti
web.
Un rimedio molto più sicuro (ma non eccessivamente),
è quello dei “watermarks”, che non sono altro
che dei marchi trasparenti che segnano l’immagine
in maniera impercettibile modificando i pixel dell’immagine
e agendo sui contorni di maggior contrasto. Una
soluzione del genere è offerto dalla Digimark.
Soluzione sicuramente non economica…
A quanto pare però è soltanto questione
di tempo, già qualcuno è riuscito
a dimostrare che questi watermarks non sarebbero
sicuri e si stanno già creando dei software
appositi per eliminare le “marchiature”.
Un altro sistema potrebbe essere quello di Safeimage
proposto da applet Java, consistente nell’impossibilità
di poter salvare l’immagine come opzione offerta
dal browser.
Ma anche questa soluzione è aggirabile potendo
benissimo fare uno “screenshot” della pagina dove
è inserita la foto.
Insomma, a quanto pare la “reazione” al furto gia
perpetrato sarebbe l’unica soluzione…
Cosa fare in concreto qualora ci accorgessimo che
le nostre opere siano state rubate?
La scelta di una soluzione stragiudiziale della
questione è sicuramente da preferire, quindi
inviamo una comunicazione (con raccomandata A.R.)
al “ladro” di fotografie con cui esponiamo l’illecito
da lui compiuto, corredando la comunicazione con
gli estremi di legge che si assumo essere stati
violati, e chiedendo un compenso per l’utilizzazione
dell’opera.
Se la questione è particolarmente importante
il mio consiglio è quello di farsi assistere
da un legale che saprà meglio convincere
l’utilizzatore nel corrispondervi il vostro compenso
per aver usato indebitamente le vostre opere.
Oppure potrebbe essere più semplice a monte
dare mandato alla Siae di controllare eventuali
ipotesi di indebite utilizzazioni. Il mandato va
dato prima che possa avvenire l’illecito e dura
per 5 anni.
Questa soluzione è sicuramente quella preferita
dai professionisti.
Il problema non è di più facile soluzione
anche nel caso in cui si tratti di negativi anziché
file digitali.
Essere nel pieno possesso dei nostri negativi ci
da sicuramente la prova di esserne proprietari nonché
autori della foto, ma purtroppo la situazione potrebbe
drasticamente capovolgersi nel momento in cui terzi
soggetti entrino in possesso dei suddetti negativi
soprattutto in considerazione della massima operante
per i beni mobili “possesso vale titolo”. Si pensi
così all’ipotesi di partecipazione a concorsi,
invio di negativi a riviste di settore, ecc.
Una situazione particolarmente interessante, legata
alle problematiche relative alla proprietà
della nostre immagini, siano esse costituite da
file, negativi o stampe, è quella che si
presenta in relazione alla partecipazione ai concorsi
fotografici.
Più volte mi sono trovato a discutere di
una certa prassi ormai inveterata di club, associazioni
fotografiche o culturali, enti pubblici, di indire
un concorso al solo fine di crearsi un archivio
di immagini da poter riutilizzare per locandine,
pubblicità di eventi ed altro.
È un problema che riguarda molto noi fotoamatori
che siamo così ansiosi di far conoscere le
nostre opere tanto da non leggere attentamente il
bando di partecipazione.
In questa situazione vengono a fondersi due istituti
giuridici importanti per quanto riguarda la materia
di cui ci occupiamo, quello della “proprietà”
delle nostre opere e tutti i diritti ad essa connessi
(che abbiamo già analizzato nell’articolo
sul Diritto d’autore) e quello del “contratto” del
quale l’art. 1321 del codice civile ci da una definizione
semplice ed essenziale riconoscendolo come “un accordo
tra due o più parti per costituire, modificare
od estinguere rapporti giuridici di natura patrimoniale”.
Firmare il bando di partecipazione significa stipulare
un vero e proprio contratto, di conseguenza vuol
dire accettarne tutte le clausole in esso contenute.
Personalmente ho partecipato (con scarso successo)
a concorsi dove la restituzione delle opere era
espressamente prevista nel bando, ma come già
detto può tranquillamente verificarsi il
contrario e cioè che ciò non sia menzionato,
come soprattutto avviene per i concorsi indetti
dagli enti pubblici.
La soluzione a monte al problema è molto
semplice è di facile intuizione.
Bisogna leggere attentamente il bando di partecipazione,
facendo attenzione soprattutto alla postille scritte
con caratteri minuscoli illeggibili senza una lente
di ingrandimento e per chi non abbia intenzione
di condividere con altri i diritti sulle proprie
opere l’unica soluzione è proprio quella
di non partecipare (quanto meno se non si è
certi di vincere…).
A posteriori invece, a mio avviso, l’unica via
d’uscita potrebbe essere quella di considerare la
clausola, riguardante la mancata restituzione delle
opere e quindi la cessione dei diritti legati all’uso
dell’opera, come “vessatoria” a norma dell’art.
1469 bis e ss del cod. civ.
Per vessatorie si intendono quelle clausole che
sono particolarmente sfavorevoli per l’aderente
e che per poter essere valide all’interno di un
contratto devono essere sottoscritte direttamente
dall’aderente a prescindere dall’adesione generale
al contratto.
Tuttavia questa è solo una mia linea di pensiero
che purtroppo non è corredata da giurisprudenza.
Concludendo si può ben vedere come in un
epoca dove la diffusione di massa di immagini digitali
risulta essere preponderante, la tutela delle nostre
opere fotografiche risulta essere così precaria
tale da farci pensare che l’unica vera soluzione
sia quella di tenerle nel cassetto della nostra
scrivania per mostrarle soltanto ai nostri cari.
Oppure possiamo decidere di diffondere le nostre
immagini consapevoli però del rischio che
le stesse possano esserci sottratte, del resto se
vogliamo farci conoscere a qualcosa dovremo pur
rinunciare…
Giuseppe Di Forti